Il Glossario della Crisi di Impresa – 2

COMPOSIZIONE NEGOZIATA

La composizione negoziata della crisi d’impresa è un percorso stragiudiziale con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l insolvenza ma risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, può chiedere volontariamente al Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

 

CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo è uno strumento disciplinato dall’art. 84 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che consente, all’imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza, di evitare la liquidazione giudiziale tramite la proposta di un piano, che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

La nuova disciplina della crisi di impresa valorizza maggiormente il concordato in continuità, in quanto intende favorire la ristrutturazione e il risanamento dell’impresa e il recupero della capacità di rientrare nel mercato. Nel concordato in continuità, infatti, i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori derivano in misura prevalente dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Nel concordato liquidatorio invece, il soddisfacimento dei creditori avviene attraverso il ricavato dalla liquidazione del patrimonio della società.

 

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La liquidazione giudiziale è la procedura che sostituisce lessicalmente il termine “fallimento” ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, le norme relative al procedimento di liquidazione giudiziale sono state collocate dal legislatore dopo le norme dirette a regolamentare le altre procedure concorsuali. La liquidazione giudiziale rappresenta quindi una procedura di carattere residuale rispetto agli altri procedimenti che, al contrario, favoriscono la continuità aziendale ed il risanamento dell’impresa.

 

NPL

Nel linguaggio bancario gli NPL (Non-performing loans) o “sofferenze” o “crediti deteriorati” sono crediti, che possono avere la forma di mutui, finanziamenti o prestiti, per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto delle scadenze prefissate che rispetto alla somma che il debitore riuscirà a restituire.

Tecnicamente un credito si definisce “deteriorato” quando si ritiene improbabile la riscossione o quando siano passati più di 90 giorni dalla data di scadenza non onorata. I crediti deteriorati limitano la capacità delle banche di erogare nuovi prestiti, portando ripercussioni negative sulla redditività e la solidità della banca generando ripercussioni anche sull’ economia del Paese, ostacolando lo sviluppo e l’occupazione.

 

UTP

UTP è l’acronimo nato dall’accostamento delle parole Unlikely To Pay, in italiano “improbabile che paghi”.

Con il termine UTP si fa dunque riferimento a crediti bancari che possono dar luogo a inadempienze probabili.

In gergo finanziario l’UTP viene anche denominato “incaglio”, ovvero un credito di cui è improbabili il rimborso totale del credito. L’ “incaglio” si verifica nel momento in cui il debitore incontrerà difficoltà nel rimborsare il prestito in ragione di ritardi nell’ onorare le scadenze. Generalmente, si tratta di una situazione di difficoltà temporanea per cui il debitore, opportunamente supportato, può tornare in bonis ossia adempiente.

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